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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 12
Assistenza alla gestione e assistenza tecnica alla produzione agricola
Il limite massimo dei contributi concessi per l'impiego di tecnici previsto dal 2 comma dell'art. 20 bis della Legge regionale 5 maggio 1977 n. 18, come aggiunto dall'art. 3 della Legge regionale 3/ 11/ 1980 n. 51, è elevato dal 70% all'85% della spesa ammissibile.

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