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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 15
Contributi all'ERSA Ente regionale di sviluppo agricolo
Per l'esercizio 1984 il contributo ordinario all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9 lett. a) della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 è determinato in Lire 10.500.000.000.
La Giunta regionale provvede a disporne la erogazione previa approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglio regionale a norma dell'art. 7 della stessa Legge regionale istitutiva. (Cap. 18750).
E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 3.300.000.000, del costo del personale dipendente dall' Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1984 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell' art. 14, 1 comma, della Legge regionale 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755).

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