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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 27
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero. Modificazioni e integrazioni
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14/ 3/ 1975 n. 16 e 23/ 6/ 1978 n. 19 e successive modificazioni in materia di attività turistiche ed alberghiere, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. c) e d) ed art. 5 lett. a) b) c) Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16; Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19) 1984: - L.200.000.000 1985: - L.500.000.000;
b) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16) 1984: - L.6.000.000.000;
c) Cap. 25641 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. a) e b) ed art. 5, lett. d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16). Quota a carico dello Stato( cni) 1984: + L.7.000.000.000 1985: + L.3.234.000.000.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa disposte dalla lettera c) del presente articolo, costituiscono il recepimento dell' assegnazione statale a valere sulla Legge 17/ 5/ 1983 n. 217 Sito esterno.
Gli impegni eventualmente assunti sul Cap. 25640 sono trasferiti d' ufficio, limitatamente all'importo di Lire 6.000.000.000, al Cap. 25641.

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