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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 33
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare negli esercizi 1984/ 1985 il 40% dei fondi ammessi al finanziamento con delibera CIPE 22/ 12/ 1983, sulla disponibilità di cui all'art. 21 della Legge 26/ 4/ 1983 n. 130 Sito esterno per la realizzazione dei seguenti progetti:
Progetto Po - Disinquinamento idrico (Cap. 37346) 1984: L.9.252.000.000 1985: L.9.252.000.000
Acquedotto Romagna - Condotta Isola Montecasale (Cap. 35730) 1984: L.10.026.000.000 1985: L.10.026.000.000
In deroga a quanto disposto dalla Legge regionale 24/ 3/ 1975 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere da realizzare con i finanziamenti assegnati alla Regione Emilia - Romagna di cui al 1 comma del presente articolo, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai Comuni o Consorzi, valgono le seguenti particolari prescrizioni:
a) i finanziamenti agli Enti concessionari verranno erogati, quanto al 20% dell'importo progettuale approvato, previa presentazione dei verbali di consegna dei lavori e della contestuale dichiarazione di apetura dei cantieri, con riferimento a ciascun appalto effettuato.
Gli ulteriori pagamenti saranno successivamente disposti previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori e/ o di altri equipollenti documenti giustificativi di spesa non inferiori al 20% del predetto importo progettuale e previa dimostrazione di avere effettivamente erogato i finanziamenti precedentemente erogati.
L'ultima somministrazione, pari al 10%, verrà comunque effettuata dopo l'approvazione degli atti di collaudo dei lavori;
b) compete alla Giunta regionale l'approvazione di perizie di varianti sostanziali e suppletive per l'impiego degli imprevisti e di eventuali economie.
Per quanto non previsto dalla presente norma, continuano ad avere applicazione le disposizioni della Legge regionale n. 18 del 24/ 3/ 1975 e successive integrazioni e modifiche.

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