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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 52
Interventi per la promozione della pratica sportiva. Modificazioni e integrazioni
Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero " la Regione Emilia -Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
- Cap. 78720 " Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20) " 1984: + L.222.000.000;
- Cap. 78735 - Contributi annui costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità montane per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.
Nuovo limite di impegno di Lire 60.000.000 a decorrere dall' esercizio 1985;
- Cap. 78730 - Contributi una tantum per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative 1984: + L.300.000.000 1986: + L.150.000.000;
- Cap. 78750 - Contributi in conto interessi a favore dell' associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. (Art. 10, legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20).
Soppressione del limite di impegno autorizzato da precedenti leggi regionali: 1984: - L.54.500.000 1985: - L.60.000.000;
- Cap. 78770 - Contributi una tantum per l'attuazione ed il sostegno di iniziative a carattere ricreativo nel tempo libero dei giovani. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20) 1984: + L.250.000.000 1986: + L.200.000.000.
Sono revocati i contributi in annualità formalmente assegnati agli Enti locali, a norma della Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20 sui mutui contratti dagli stessi Enti locali entro il 31/ 12/ 1983.
La revoca è effettuata in seguito al disposto della Legge 27/ 12/ 1983 n. 730 Sito esterno che prevede l'accollo da parte dello Stato dell'intero onere di ammortamento.

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