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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 55
Trasferimento all'esercizio 1985 di spese già autorizzate sull'esercizio 1983 finanziate con assegnazioni statali
A causa del mancato impegno sull'esercizio 1983 è riproposta l'autorizzazione di spesa, precedentemente disposta da leggi regionali, a carico dell'esercizio finanziario 1985, in ragione dei tempi tecnici di esecuzione della spesa stessa, per i sottoelencati interventi finanziati da mezzi statali:
1) Lire 2.000.000.000 - Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lett. c) 1 comma della Legge regionale 10 maggio 1973 n. 15. (Cap. 10725);
2) Lire 500.000.000 - Contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (art. 25, 1 comma Legge regionale 15 febbraio 1980 n. 11). (Cap. 10820);
3) Lire 1.570.556.000 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. (Cap. 15175);
4) Lire 1.768.000.000 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 legge 30 dicembre 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18070);
5) Lire 500.000.000 - Concessione di contributi " una tantum " di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate (Legge regionale 26 ottobre 1979 n. 37 art. 11, lett. b). (Cap. 18095);
6) Lire 5.358.806.000 - Contributi in conto capitale alle aziende agricole o associate per la realizzazione di investimenti in impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili. Quota a carico dello Stato (Legge n. 308 del 29/ 5/ 1982 Sito esterno art. 12). (Cap. 18210);
7) Lire 2.500.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, 1 comma lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19) (Cap. 18360). Tale iscrizione costituisce uno slittamento di stanziamento dal 1984 al 1985, la cui copertura finanziaria era assicurata dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1982;
8) Lire 1.500.000.000 - Contributi al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali (art. 9, 1 e 2 comma della Legge 20/ 10/ 1978 n. 674 Sito esterno). (Cap. 18580);
9) Lire 125.787.000 - Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste (Legge 21/ 5/ 1982 n. 240 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 21095).

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