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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981 N. 42 " CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE STATALE 17 MAGGIO 1983 N. 217 - LEGGE QUADRO SUL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Titolo I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30- 11- 1981 N. 42
Art. 1
Il secondo, il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 sono sostituiti dai seguenti:
" Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina " gli alberghi" e le " residenze turistiche - alberghiere". " " Sono " alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato e hanno non meno di sette camere destinate alla ricettività. " " Sono " residenze turistiche - alberghiere" le aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato. "
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 è sostituito dal seguente:
" Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di " alberghi" e da 4, 3 e 2 stelle se trattasi di " residenze turistiche - alberghiere". Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva " lusso", previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale. "
Art. 3
All'articolo 7 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42, rispettivamente dopo il 4 e 6 comma sono aggiunti i seguenti due commi:
" I titolari di " alberghi", i quali abbiano i requisiti per essere classificati a 5 stelle e, in più, standards tipici di carattere internazionale, che intendono far assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva " lusso" devono farne richiesta al Comune, unitamente alla denuncia di cui al 4 comma. Alla richiesta gli interessati devono allegare una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standards aggiuntivi posseduti dall'azienda. "
" Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione aggiuntiva " lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla - osta della Giunta regionale che vi provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica. La commissione tecnica è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta dall'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede, e da 4 esperti di cui 2 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. "
Art. 4
L'articolo 10 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 è sostituito dal seguente:
" La classifcazione degli " alberghi" è effettuata con l'attribuzione di 1, 2, 3, 4, 5 stelle sulla base del punteggio conseguito, ricavato dalla somma dei singoli punteggi corrispondenti posseduti e indicati nelle tabelle allegate.
Per l'autorizzazione all'assunzione della denominazione aggiuntiva " lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, gli standards posseduti dovranno essere valutati, previo controllo, nel loro complesso e dovranno essere considerati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per un esercizio di lusso.
La classificazione delle " residenze turistico - alberghiere" è effettuata con l'attribuzione di 2, 3, 4 stelle, e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo. "
Art. 5
I primi due commi dell'articolo 12 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
" l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. "
Art. 6
La data 31/ 12/ 1981, di cui al 3 comma dell'articolo 14 della Legge 30/ 11/ 1981 n. 42 Sito esterno, modificata in " 30/ 6/ 1985 " dall'articolo 5 della Legge regionale 18 gennaio 1983 n. 5, è ulteriormente modificata in:
" 31/ 12/ 1985 ".
Art. 7
Nella tabella A dell'allegato alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, la voce 2.011 - " acqua calda e fredda in tutte le camere: " è obbligatoria anche per gli " alberghi" classificati a 1 stella, mentre la voce 2.012 - " acqua fredda " è soppressa.
Art. 8
Nel " sommario" e nella tabella B dell'allegato alla Legge regionale 30/ 11/ 1981 n. 42 le parole " alberghi residenziali " sono sostituite da
" residenze turistico - alberghiere "
e i requisiti obbligatori nonchè i punteggi minimi previsti per gli alberghi residenziali a 5, 4 e 3 stelle sono riferiti alle residenze turistico - alberghiere rispettivamente classificabili a 4, 3 e 2 stelle.