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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981 N. 42 " CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE STATALE 17 MAGGIO 1983 N. 217 - LEGGE QUADRO SUL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 9
L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dall'1- 1- 1985.
Il termine del 1 gennaio 1983 di cui al primo comma dell'articolo 14 della Legge regionale 30/ 11/ 1981 n. 42 con le modifiche di cui all'articolo 4 della Legge regionale 18/ 1/ 1983 n. 5 costituisce, a tutti gli effetti, la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica stelle. Dalla data predetta decorre il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle.
I titolari di " alberghi" che hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 camere che acquisiscono alle loro aziende entro il 31- 12- 1984 requisiti " obbligati" mancanti ed, eventualmente, altri requisiti necessari per raggiungere il punteggio minimo previsto per una classifica superiore possono fare richiesta di adeguamento della classifica al Comune entro la data predetta.
Il Comune adotta i provvedimenti entro 30 giorni dalla richiesta e la eventuale nuova classifica ha validità dal 1 gennaio 1985 o dalla data del provvedimento comunale, se posteriore.
Gli alberghi che alla data del 31- 12- 1984 posseggono meno di 7 camere destinate alla ricettività o non hanno l'acqua calda e fredda in tutte le camere mantengono la classifica attribuita fino al 31- 12- 1985. Trascorso detto termine senza che siano realizzati i necessari interventi di adeguamento, il Comune procede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca della licenza di " albergo".
Art. 10
I titolari di " alberghi" già classificati a 5 stelle per il quinquennio 1983- 1987 possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva " lusso" alla propria azienda fino al 31- 12- 1986. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio.