LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981 N. 42 "CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE STATALE 17 MAGGIO 1983 N. 217 - LEGGE QUADRO SUL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA"
Ai sensi dell' art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16, la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 , che , la presente va a modificare, risulta abrogata a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 9
(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 10 dicembre 1987 n. 37)
L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dall'1-1-1985.
Il termine del 1° gennaio 1983 di cui al primo comma dell'art. 14 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, con le modifiche di cui all'articolo 4 della L.R. 18 gennaio 1983, n. 5, costituisce, a tutti gli effetti, la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica a stelle. Il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle decorre dal 1° gennaio 1985.
I titolari di "alberghi" che hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 camere che acquisiscono alle loro aziende entro il 31-12-1984 requisiti "obbligati" mancanti ed, eventualmente, altri requisiti necessari per raggiungere il punteggio minimo previsto per una classifica superiore possono fare richiesta di adeguamento della classifica al Comune entro la data predetta.
Il Comune adotta i provvedimenti entro 30 giorni dalla richiesta e la eventuale nuova classifica ha validità dal 1° gennaio 1985 o dalla data del provvedimento comunale, se posteriore.
Gli alberghi che alla data del 31-12-1984 posseggono meno di 7 camere destinate alla ricettività o non hanno l'acqua calda e fredda in tutte le camere mantengono la classifica attribuita fino al 31-12-1985. Trascorso detto termine senza che siano realizzati i necessari interventi di adeguamento, il Comune procede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca della licenza di " albergo ".(1)
Art. 10
(sostituito da art. 1 L.R. 10 dicembre 1987 n. 37)
I titolari di "alberghi" già classificati a cinque stelle per il quinquennio 1985-1989, possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva "lusso" alla propria azienda fino al 31 dicembre 1988. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio.
Note del Redattore:
Il termine del 31-12-1985 per l'adeguamento ai requisiti, è prorogato al 31-12-1986 dall'articolo unico della L.R. 5 aprile 1986 n. 8.

