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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 10
Redazione dei programmi di viaggio
I programmi che le agenzie devono predisporre, concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o crociera;
b) itinerario;
c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi numero dei pasti, visite guidate;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 6.
Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

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