LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984
Art. 11
Comunicazione dei programmi di viaggi
Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire, per conoscenza, alla Provincia o al Circondario di Rimini, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente art. 10.