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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 11
Comunicazione dei programmi di viaggi
Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire, per conoscenza, alla Provincia o al Circondario di Rimini, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente art. 10.

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