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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 13
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, sociali o religiose a favore esclusivo dei propri associati, per le quali si fa riserva, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, di provvedere, con successiva apposita legge regionale, a definire e disciplinare i requisiti minimi omogenei e le modalità per il compimento di attività ricettive turistiche, ivi compresa l'attività di organizzazione dei viaggi.
Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.
Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestzioni o ricorrenza riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti.
Delle iniziative di cui al comma precedente deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione o al Circondario di Rimini, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.
E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

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