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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 15
Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, nel qual caso dovranno essere munite della prescritta autorizzazione.

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