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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 17
Sanzioni amministrative Decadenza, sospensioni e revoca
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato perseguito ai sensi della legge penale.
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 10, o non conformi alla copia inviata alla Provincia o al Circondario di Rimini ai sensi dell'art. 11 della presente legge, nonchè il mancato invio alla Provincia o al Circondario di Rimini di tale copia comporta la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 1.000.000.
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.
L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia.
Le infrazioni agli artt. 13 e 15 danno luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000. In caso di recidiva, la somma è raddoppiata.
L'autorizzazione, sentito il Comitato tecnico - consultivo di cui al precedente art. 5, può essere sospesa e successivamente revocata quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'utente o per l'immagine dell'offerta turistica regionale o qualora vengano meno i requisiti professionali, strutturali e soggettivi di cui al quarto comma del precedente art. 3.
L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 8 comporta la decadenza dell'autorizzazione.
Decorso anche il termine di proroga concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 8, senza che l'agenzia sia stata riaperta, l'autorizzazione si intende revocata.

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