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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 18
Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia o al Circondario di Rimini, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 17.

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