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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 19
Commissione giudicatrice di esame
Presso ciascuna Provincia e il Circondario di Rimini è istituita una Commissione giudicatrice di esame per l'accertamento della idoneità a svolgere le funzioni relative alle caratteristiche professionali di cui al precedente art. 7, composta da:
- Presidente della Provincia o del Circondario di Rimini, o loro delegato, con funzioni di presidente;
- un esperto nei problemi del turismo;
- un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella provincia, o nel circondario di Rimini, designato dalla relativa associazione di categoria più rappresentativa a livello provinciale o regionale;
- un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolgente congiuntamente le attività di cui alle lettere a) e b) indicate al precedente art. 2 e operante nella provincia o nel circondario di Rimini;
- tre esperti nelle diverse materie di esame;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.
Il presidente provvederà alla nomina di un segretario della Commissione.
La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Provincia o del Circondario di Rimini, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni tre mesi, qualora vi siano richieste.
La Provincia, o il Circondario di Rimini, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame. All'interessato che abbia superato positivamente l'esame viene rilasciato dalla Provincia o dal Circondario di Rimini l'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni attinenti alle singole caratteristiche professionali di cui all'art. 7, copia del quale viene trasmesso dalla Provincia o dal Circondario di Rimini alla Regione.

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