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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 20
Elenco degli idonei
Presso la Giunta regionale viene tenuto ed aggiornato l'elenco di coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per la direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo precedente.
Nell'elenco stesso vengono iscritti, a domanda opportunamente documentata, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un' agenzia regolarmente operante di cat. " A", coloro che prima della predetta data abbiano svolto le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un' agenzia di cat. " A", nonchè i direttori tecnici in possesso di certificazione attestante l'idoneità accertata presso altra Regione italiana.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già abilitati a svolgere le funzioni di difettore tecnico presso uffici turistici( cat. B) o uffici di navigazione ( cat. C), vengono iscritti a domanda quali direttori tecnici abilitati per l'esercizio delle attività di intermediazione di cui al I comma, lett. b), del precedente art. 2.

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