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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 21
Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati
Le agenzie di viaggio e turismo già in possesso di licenza di PS ai sensi dell'art. 5 del RDL 23 novembre 1936 n 2523 e successive integrazioni e modifiche, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della autorizzazione di cui al precedente art. 3 in sostituzione della predetta licenza. Per il rilascio della autorizzazione sostitutiva della licenza di PS, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di rilascio.
La relativa istanza in carta legale dovrà contenere, oltre alle complete generalità del titolare e del dirigente tecnico, la esatta indicazione delle attività, previste dall'art. 2 della presente legge, che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare in relazione alla licenza posseduta, precisando la categoria di appartenenza secondo la precedente normativa ("A" illimitata, " A" limitata al territorio nazionale, " B", " C").
L'autorizzazione dovrà essere rilasciata soltanto per l'esercizio delle attività previste dall'art. 2 della presente legge, corrispondenti a quelle già consentite dalla precedente normativa in relazione alla categoria di appartenenza.
Qualora le agenzie di cui al primo comma richiedano successivamente di ampliare l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi del precedente terzo comma, sarà rilasciata una nuova autorizzazione con la normale procedura prevista per l'apertura di nuova agenzia di viaggio e turismo.

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