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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 22
Delega alle Province e al Circondario di Rimini
L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge - ad eccezione di quelle riservate alla Regione è delegato alle Province e al Circondario di Rimini.
Fino a quando con legge regionale il personale proveniente dagli enti disciolti, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, sarà destinato agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni, le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi di norma degli uffici degli Enti provinciali per il turismo, previa intesa con gli enti stessi.

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