LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984
Art. 22
Delega alle Province e al Circondario di Rimini
L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge - ad eccezione di quelle riservate alla Regione è delegato alle Province e al Circondario di Rimini.
Fino a quando con legge regionale il personale proveniente dagli enti disciolti, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della Legge 17 maggio 1983 n. 217 , sarà destinato agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni, le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi di norma degli uffici degli Enti provinciali per il turismo, previa intesa con gli enti stessi.