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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 23
Criteri direttivi di programmazione
La Regione determina i criteri direttivi di programmazione delle agenzie di viaggio, secondo quanto previsto al precedente art. 5, sentito il parere dell'apposita Consulta regionale per il turismo, che in occasione della discussione dello specifico oggetto verrà integrata con i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPER, dell'UNCEM e da tre esperti designati dalle associazioni degli agenti di viaggio più rappresentative a livello regionale, nonchè da un rappresentante dei vettori aerei, ferroviari, terrestri e marittimi.

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