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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 24
Disposizioni sulle deleghe
Le Province e il Circondario di Rimini adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine;decorso inutilmente il quale, provvede la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.

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