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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 25
Rapporti finanziari
Per il rilascio di ciascuna autorizzazione di cui al precedente art. 3 da parte delle Province e del Circondario di Rimini, viene agli stessi riconosciuto un rimborso pari all'ammontare delle tasse di concessione di cui al Titolo III della Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'espletamento degli esami di idoneità ed il funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 19 sono riconosciute alle Province e al Circondario di Rimini le spese effettivamente sostenute a tale titolo nella misura e con le modalità stabilite per le Commissioni regionali di concorso.

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