LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984
Art. 26
Finanziamento
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvederà, anno per anno, la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione, nonchè le leggi di variazione al bilancio medesimo.