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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 3
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, primo comma, e secondo comma - punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) - è soggetto ad autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini in cui ha sede l'agenzia, ai quali sono delegate con la presente legge le relative funzioni amministrative in materia.
Le altre attività indicate al secondo comma dell'art. 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano.
La Provincia, o il Circondario di Rimini, trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo art. 7 e alla rispondenza ai criteri di programmazione di cui al successivo art. 5, nonchè dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente.
La Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con le altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di Comuni o Regioni italiani.
Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
L'apertura di succursali o filiali o la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono sogette alle medesime modalità prescritte per le nuove agenzie di viaggio e turismo. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dal'obbligo del pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma.
Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misure e termini previsti dalla legislazione vigente.

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