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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 4
Domande per il rilascio di autorizzazione
La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 deve contenere le complete generalità dell' imprenditore, l'esatta indicazione delle attività di cui all' art. 2, lettere a) e b) che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare, nonchè di quelle indicate al secondo comma dell'art. 28 delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, dell'ubicazione dei locali di esercizio, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, nonchè tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti di cui all'art. 7.
Salvo che si tratti di agenzie che svolgano esclusivamente attività di organizzazione, la domanda deve essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico - illustrativa e dalle planimetrie.
Deve altresì essere indicata la denominazione prescelta per la istituenda agenzia ai fini dell'accertamento di cui al quinto comma del precedente art. 3.
Per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini dovrà essere richiesta alla Regione Emilia - Romagna (Assessorato al turismo, commercio e mercati) il preventivo nulla - osta relativo all'accertamento della denominazione.
L'autorizzazione di cui alla presente legge dovrà indicare espressamente le singole attività di cui all'art. 2, lettere a) e b) del primo comma, nonchè le altre attività previste al secondo comma del medesimo articolo per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

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