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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 5
Piano triennale di incremento delle agenzie di viaggio e turismo
Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di succursali o di filiali vengono determinati, per ogni triennio, gli incrementi massimi del numero delle agenzie di viaggio e turismo sulla base di criteri oggettivi predeterminati, quali il movimento turistico, la ricettività turistico - alberghiera e la popolazione residente.
Le Province e il Circondario di Rimini stabiliscono il piano triennale di incremento e l'eventuale dislocazione territoriale delle agenzie di viaggio di cui al comma precedente, in conformità ai criteri direttivi di programmazione della Regione di cui al successivo art. 23.
Per la elaborazione del piano di cui al comma precedente, sarà costituito presso ciascuna Provincia e il Circondario di Rimini un apposito Comitato tecnico - consultivo, nominato dagli enti suddetti, composto da esperti designati dagli enti stessi e dalle associazioni di categoria degli operatori turistici interessati, ivi compresa quella delle agenzie di viaggio, più rappresentative a livello regionale.
Nelle more della adozione del piano triennale di cui ai commi precedenti, le autorizzazioni concernenti l'apertura di nuove agenzie di viaggio potranno essere rilasciate soltanto con il parere favorevole del Comitato tecnico - consultivo predetto.

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