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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 6
Deposito cauzionale e garanzia assicurativa
Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore dovrà versare alla Provincia o al Circondario di Rimini, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, la cauzione fissata entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente.
La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli o al portatore.
La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia o dal Circondario di Rimini, fornite da associazioni mutue di garanzia costituite da agenti di viaggio secondo le vigenti disposizioni di legge.
La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.
Inoltre, le agenzie di viaggio devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

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