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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 7
Requisiti strutturali e professionali delle agenzie di viaggio e turismo
L'impresa di viaggio è organizzata secondo i criteri della produttività aziendale.
Relativamente alle caratteristiche strutturali, le agenzie di viaggio che svolgono atività di vendita ed intermediazione devono avere:
1) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
2) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
3) attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa.
Il titolare o gestore dell'impresa dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere le seguenti conoscenze ai fini della assunzione della responsabilità tecnica della agenzia di viaggio, quale direttore tecnico della stessa:
1) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dall'esercizio delle specifiche attività indicate nell'articolo 2 della presente legge;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche professionali di cui al precedente terzo comma dovranno essere possedute da un direttore tecnico abilitato, collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il quale, in tal caso, assume la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio.La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia va effettuata con le modalità previste dal presente articolo, pena le revoca dell'autorizzazione.
Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità.
A tali fini la Regione determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendone in dettaglio le materie.
Sono esentati dall'esame di idoneità di cui sopra i direttori tecnici che risultino iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 20.

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