Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 8
Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo
Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la Provincia competente o il Circondario di Rimini.
Può essere autorizzata, su domanda del titolare, la chiusura di un' agenzia per un periodo non superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi.
Nelle località che registrano un turismo prevalentemente stagionale, l'autorizzazione per la chiusura fino a un massimo di otto mesi può essere consentita a tutte le agenzie che abbiano dichiarato di esercitare l'attività con carattere stagionale.

Espandi Indice