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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

INDICE

Art. 1 - Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 2 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 3 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 4 - Domande per il rilascio di autorizzazione
Art. 5 - Piano triennale di incremento delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 6 - Deposito cauzionale e garanzia assicurativa
Art. 7 - Requisiti strutturali e professionali delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 8 - Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo
Art. 9 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 10 - Redazione dei programmi di viaggio
Art. 11 - Comunicazione dei programmi di viaggi
Art. 12 - Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 13 - Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
Art. 14 - Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione
Art. 15 - Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti
Art. 16 - Biglietterie delle FS
Art. 17 - Sanzioni amministrative Decadenza, sospensioni e revoca
Art. 18 - Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Art. 19 - Commissione giudicatrice di esame
Art. 20 - Elenco degli idonei
Art. 21 - Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati
Art. 22 - Delega alle Province e al Circondario di Rimini
Art. 23 - Criteri direttivi di programmazione
Art. 24 - Disposizioni sulle deleghe
Art. 25 - Rapporti finanziari
Art. 26 - Finanziamento
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi di cui all'art. 9, I comma, della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno.
Art. 2
Attività delle agenzie di viaggio e turismo
Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) l'organizzazione e produzione di viaggi e soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;
b) la vendita di viaggi e soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie.
Posono inoltre svolgere le seguenti attività:
1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
2) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
3) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;
4) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
6) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;
7) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
8) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
9) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
10) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;
13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
15) la organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche
16) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
Art. 3
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, primo comma, e secondo comma - punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) - è soggetto ad autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini in cui ha sede l'agenzia, ai quali sono delegate con la presente legge le relative funzioni amministrative in materia.
Le altre attività indicate al secondo comma dell'art. 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano.
La Provincia, o il Circondario di Rimini, trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo art. 7 e alla rispondenza ai criteri di programmazione di cui al successivo art. 5, nonchè dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente.
La Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con le altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di Comuni o Regioni italiani.
Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
L'apertura di succursali o filiali o la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono sogette alle medesime modalità prescritte per le nuove agenzie di viaggio e turismo. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dal'obbligo del pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma.
Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misure e termini previsti dalla legislazione vigente.
Art. 4
Domande per il rilascio di autorizzazione
La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 deve contenere le complete generalità dell' imprenditore, l'esatta indicazione delle attività di cui all' art. 2, lettere a) e b) che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare, nonchè di quelle indicate al secondo comma dell'art. 28 delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, dell'ubicazione dei locali di esercizio, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, nonchè tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti di cui all'art. 7.
Salvo che si tratti di agenzie che svolgano esclusivamente attività di organizzazione, la domanda deve essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico - illustrativa e dalle planimetrie.
Deve altresì essere indicata la denominazione prescelta per la istituenda agenzia ai fini dell'accertamento di cui al quinto comma del precedente art. 3.
Per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini dovrà essere richiesta alla Regione Emilia - Romagna (Assessorato al turismo, commercio e mercati) il preventivo nulla - osta relativo all'accertamento della denominazione.
L'autorizzazione di cui alla presente legge dovrà indicare espressamente le singole attività di cui all'art. 2, lettere a) e b) del primo comma, nonchè le altre attività previste al secondo comma del medesimo articolo per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.
Art. 5
Piano triennale di incremento delle agenzie di viaggio e turismo
Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di succursali o di filiali vengono determinati, per ogni triennio, gli incrementi massimi del numero delle agenzie di viaggio e turismo sulla base di criteri oggettivi predeterminati, quali il movimento turistico, la ricettività turistico - alberghiera e la popolazione residente.
Le Province e il Circondario di Rimini stabiliscono il piano triennale di incremento e l'eventuale dislocazione territoriale delle agenzie di viaggio di cui al comma precedente, in conformità ai criteri direttivi di programmazione della Regione di cui al successivo art. 23.
Per la elaborazione del piano di cui al comma precedente, sarà costituito presso ciascuna Provincia e il Circondario di Rimini un apposito Comitato tecnico - consultivo, nominato dagli enti suddetti, composto da esperti designati dagli enti stessi e dalle associazioni di categoria degli operatori turistici interessati, ivi compresa quella delle agenzie di viaggio, più rappresentative a livello regionale.
Nelle more della adozione del piano triennale di cui ai commi precedenti, le autorizzazioni concernenti l'apertura di nuove agenzie di viaggio potranno essere rilasciate soltanto con il parere favorevole del Comitato tecnico - consultivo predetto.
Art. 6
Deposito cauzionale e garanzia assicurativa
Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore dovrà versare alla Provincia o al Circondario di Rimini, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, la cauzione fissata entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente.
La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli o al portatore.
La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia o dal Circondario di Rimini, fornite da associazioni mutue di garanzia costituite da agenti di viaggio secondo le vigenti disposizioni di legge.
La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.
Inoltre, le agenzie di viaggio devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Art. 7
Requisiti strutturali e professionali delle agenzie di viaggio e turismo
L'impresa di viaggio è organizzata secondo i criteri della produttività aziendale.
Relativamente alle caratteristiche strutturali, le agenzie di viaggio che svolgono atività di vendita ed intermediazione devono avere:
1) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
2) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
3) attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa.
Il titolare o gestore dell'impresa dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere le seguenti conoscenze ai fini della assunzione della responsabilità tecnica della agenzia di viaggio, quale direttore tecnico della stessa:
1) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dall'esercizio delle specifiche attività indicate nell'articolo 2 della presente legge;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche professionali di cui al precedente terzo comma dovranno essere possedute da un direttore tecnico abilitato, collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il quale, in tal caso, assume la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio.La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia va effettuata con le modalità previste dal presente articolo, pena le revoca dell'autorizzazione.
Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità.
A tali fini la Regione determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendone in dettaglio le materie.
Sono esentati dall'esame di idoneità di cui sopra i direttori tecnici che risultino iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 20.
Art. 8
Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo
Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la Provincia competente o il Circondario di Rimini.
Può essere autorizzata, su domanda del titolare, la chiusura di un' agenzia per un periodo non superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi.
Nelle località che registrano un turismo prevalentemente stagionale, l'autorizzazione per la chiusura fino a un massimo di otto mesi può essere consentita a tutte le agenzie che abbiano dichiarato di esercitare l'attività con carattere stagionale.
Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
L'elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione dalla Regione al Ministero competente.
Ai fini di cui sopra, ciascuna Provincia e il Circondario di Rimini invieranno tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.
Art. 10
Redazione dei programmi di viaggio
I programmi che le agenzie devono predisporre, concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o crociera;
b) itinerario;
c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi numero dei pasti, visite guidate;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 6.
Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.
Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
Art. 11
Comunicazione dei programmi di viaggi
Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire, per conoscenza, alla Provincia o al Circondario di Rimini, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente art. 10.
Art. 12
Funzioni di vigilanza e controllo
Le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di viaggio e turismo sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente o dal Circondario di Rimini, in virtù della delega conferita con la presente legge.
Art. 13
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, sociali o religiose a favore esclusivo dei propri associati, per le quali si fa riserva, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, di provvedere, con successiva apposita legge regionale, a definire e disciplinare i requisiti minimi omogenei e le modalità per il compimento di attività ricettive turistiche, ivi compresa l'attività di organizzazione dei viaggi.
Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.
Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestzioni o ricorrenza riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti.
Delle iniziative di cui al comma precedente deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione o al Circondario di Rimini, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.
E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.
Art. 14
Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione
Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le vigenti norme regionali.
Art. 15
Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, nel qual caso dovranno essere munite della prescritta autorizzazione.
Art. 16
Biglietterie delle FS
Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
Art. 17
Sanzioni amministrative Decadenza, sospensioni e revoca
Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione della Provincia o del Circondario di Rimini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato perseguito ai sensi della legge penale.
La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 10, o non conformi alla copia inviata alla Provincia o al Circondario di Rimini ai sensi dell'art. 11 della presente legge, nonchè il mancato invio alla Provincia o al Circondario di Rimini di tale copia comporta la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 1.000.000.
In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.
L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia.
Le infrazioni agli artt. 13 e 15 danno luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000. In caso di recidiva, la somma è raddoppiata.
L'autorizzazione, sentito il Comitato tecnico - consultivo di cui al precedente art. 5, può essere sospesa e successivamente revocata quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'utente o per l'immagine dell'offerta turistica regionale o qualora vengano meno i requisiti professionali, strutturali e soggettivi di cui al quarto comma del precedente art. 3.
L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 8 comporta la decadenza dell'autorizzazione.
Decorso anche il termine di proroga concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 8, senza che l'agenzia sia stata riaperta, l'autorizzazione si intende revocata.
Art. 18
Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia o al Circondario di Rimini, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 17.
Art. 19
Commissione giudicatrice di esame
Presso ciascuna Provincia e il Circondario di Rimini è istituita una Commissione giudicatrice di esame per l'accertamento della idoneità a svolgere le funzioni relative alle caratteristiche professionali di cui al precedente art. 7, composta da:
- Presidente della Provincia o del Circondario di Rimini, o loro delegato, con funzioni di presidente;
- un esperto nei problemi del turismo;
- un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella provincia, o nel circondario di Rimini, designato dalla relativa associazione di categoria più rappresentativa a livello provinciale o regionale;
- un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolgente congiuntamente le attività di cui alle lettere a) e b) indicate al precedente art. 2 e operante nella provincia o nel circondario di Rimini;
- tre esperti nelle diverse materie di esame;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.
Il presidente provvederà alla nomina di un segretario della Commissione.
La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Provincia o del Circondario di Rimini, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni tre mesi, qualora vi siano richieste.
La Provincia, o il Circondario di Rimini, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame. All'interessato che abbia superato positivamente l'esame viene rilasciato dalla Provincia o dal Circondario di Rimini l'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni attinenti alle singole caratteristiche professionali di cui all'art. 7, copia del quale viene trasmesso dalla Provincia o dal Circondario di Rimini alla Regione.
Art. 20
Elenco degli idonei
Presso la Giunta regionale viene tenuto ed aggiornato l'elenco di coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per la direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo precedente.
Nell'elenco stesso vengono iscritti, a domanda opportunamente documentata, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un' agenzia regolarmente operante di cat. " A", coloro che prima della predetta data abbiano svolto le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un' agenzia di cat. " A", nonchè i direttori tecnici in possesso di certificazione attestante l'idoneità accertata presso altra Regione italiana.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già abilitati a svolgere le funzioni di difettore tecnico presso uffici turistici( cat. B) o uffici di navigazione ( cat. C), vengono iscritti a domanda quali direttori tecnici abilitati per l'esercizio delle attività di intermediazione di cui al I comma, lett. b), del precedente art. 2.
Art. 21
Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati
Le agenzie di viaggio e turismo già in possesso di licenza di PS ai sensi dell'art. 5 del RDL 23 novembre 1936 n 2523 e successive integrazioni e modifiche, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della autorizzazione di cui al precedente art. 3 in sostituzione della predetta licenza. Per il rilascio della autorizzazione sostitutiva della licenza di PS, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di rilascio.
La relativa istanza in carta legale dovrà contenere, oltre alle complete generalità del titolare e del dirigente tecnico, la esatta indicazione delle attività, previste dall'art. 2 della presente legge, che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare in relazione alla licenza posseduta, precisando la categoria di appartenenza secondo la precedente normativa ("A" illimitata, " A" limitata al territorio nazionale, " B", " C").
L'autorizzazione dovrà essere rilasciata soltanto per l'esercizio delle attività previste dall'art. 2 della presente legge, corrispondenti a quelle già consentite dalla precedente normativa in relazione alla categoria di appartenenza.
Qualora le agenzie di cui al primo comma richiedano successivamente di ampliare l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi del precedente terzo comma, sarà rilasciata una nuova autorizzazione con la normale procedura prevista per l'apertura di nuova agenzia di viaggio e turismo.
Art. 22
Delega alle Province e al Circondario di Rimini
L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge - ad eccezione di quelle riservate alla Regione è delegato alle Province e al Circondario di Rimini.
Fino a quando con legge regionale il personale proveniente dagli enti disciolti, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, sarà destinato agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni, le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi di norma degli uffici degli Enti provinciali per il turismo, previa intesa con gli enti stessi.
Art. 23
Criteri direttivi di programmazione
La Regione determina i criteri direttivi di programmazione delle agenzie di viaggio, secondo quanto previsto al precedente art. 5, sentito il parere dell'apposita Consulta regionale per il turismo, che in occasione della discussione dello specifico oggetto verrà integrata con i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPER, dell'UNCEM e da tre esperti designati dalle associazioni degli agenti di viaggio più rappresentative a livello regionale, nonchè da un rappresentante dei vettori aerei, ferroviari, terrestri e marittimi.
Art. 24
Disposizioni sulle deleghe
Le Province e il Circondario di Rimini adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine;decorso inutilmente il quale, provvede la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.
Art. 25
Rapporti finanziari
Per il rilascio di ciascuna autorizzazione di cui al precedente art. 3 da parte delle Province e del Circondario di Rimini, viene agli stessi riconosciuto un rimborso pari all'ammontare delle tasse di concessione di cui al Titolo III della Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'espletamento degli esami di idoneità ed il funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 19 sono riconosciute alle Province e al Circondario di Rimini le spese effettivamente sostenute a tale titolo nella misura e con le modalità stabilite per le Commissioni regionali di concorso.
Art. 26
Finanziamento
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvederà, anno per anno, la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione, nonchè le leggi di variazione al bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 giugno 1984

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