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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 1
Forme d' esercizio in generale e competenza istitutiva
I servizi pubblici di linea per trasporto persone di inteteresse regionale e locale sono gestiti:
a) in economia dagli Enti locali territoriali
b) mediante aziende speciali
c) in regime di concessione.
La disciplina dell'esercizio dei trasporti, di cui al primo comma del presente articolo, stabilita con riguardo ai servizi gestiti in regime di concessione, si applica, salvo le eccezioni espressamente indicate, anche ai servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale.
Le concessioni sono accordate secondo le determinazioni assunte da ciascun ente delegato ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45:
a) dal Sindaco del Comune interessato, su conforme deliberazione del Consiglio, qualora il servizio si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune;
b) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio o dal Presidente del Comitato circondariale di Rimini, su conforme deliberazione degli organi collegali primari, qualora trattisi di servizi che colleghino comuni facenti parte dello stesso bacino di traffico delegati ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 1 dcembre 1979 n. 45 o di servizi interbacino delegati ai sensi dell'art. 25 della presente legge.
Le concessioni dei servizi pubblici di linea per trasporto persone sono provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno una durata massima di un anno, e sono revocabili in ogni tempo. Le concessioni provvisorie possono essere prorogate di un solo anno; decorsa tale proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.
Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni e possono essere rinnovate per uguale durata.
Per i servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale di pertinenza di Ente locale territoriale, l'atto deliberativo che istituisce il servizio regolamenta contestualmente anche le modalità di esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

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