LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 10
Servizi in regime di autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le linee occasionali e sperimentali di cui all'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Sono considerati servizi occasionali, anche quando la loro durata sia superiore a tre mesi, quelli effettuati per sostituire in via temporanea corse ferroviarie, sia che si tratti di totale o parziale sospensione del servizio ferroviario. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a richiesta dell'impresa interessata, dietro presentazione della convenzione con la ferrovia intressata, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Le linee autorizzate non sono tenute all'osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
Il programma, l'itinerario, le fermate, le tariffe, gli orari sono prefissati dalla ferrovia interessata, tenendo conto della primaria esigenza di garantire servizi sostitutivi di quelli sopressi.