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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 11
Vigilanza e controllo in genere
La vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi compete in via principale alla autorità concedente, che è tenuta ad emanare tutte le conseguenti disposizioni applicative.
La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è svolta da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricati.
Ove il concessionario non ottemperi entro il termine prefisso alle disposizioni impartite ai fini della vigilanza, l'ente concedente può disporrre l'esclusione dalla circolazione di veicoli che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza, richiedendone la verifica da parte dei competenti organi del Ministero dei trasporti. Può altresì disporre la sospensione dell'esercizio e provvedere per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario, definendo i conseguenti rapporti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Nei casi di sospensione unilaterale, non previamente riconosciuti ammissibile, di tutto il servizio o di parte di esso, o comunque di esercizio anche temporaneo difforme dei patti concessionali, l'ente concedente, dopo aver contestato le infrazioni, assegna un congruo termine per ricondurre il servizio a piena regolarità.
Trascorso infruottosamente tale termine, si applicano le disposizoni contenute all'art. 21 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, in disparte dalle altre sanzione previste dall'ordinamento.

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