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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 12
Responsabile di esercizio
L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico di linea deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.
La designazione del repsonsabile di esercizio è soggetta a previo accertamento dei requisiti di professionalità tecnico - amministrativa occorrenti per la valida espletazione dell'incarico commessogli dal titolare della concessione.
Non sono soggetti agli accertamenti di cui al comma precedente i direttori delle aziende speciali di cui al TU n 2578/ 1925, ai quali risulti espressamente attribuita la funzione di responsabile di esercizio, od i responsabili di esercizio dei servizi in gestione diretta da parte di Enti locali.

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