LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 13
Organici
Le imprese pubbliche e private, nonchè le gestioni dirette dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, devono predisporre la tabella descrittiva della dotazione organica degli addetti, composta in misura necessaria e sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi e la sicurezza del relativo esercizio.
La predetta tabella dovrà altresì contenere la descrizione della dotazione organica necessaria per lo svolgimento di servizi integrativi ed accessori, qualora agli stessi siano applicabili le norme contenute nel RD 8 gennaio 1931 n. 148 e nella Legge 1 febbraio 1978 n. 30 .
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla determinazione definitiva della tabella.
Sono fatti salvi in ogni caso gli accertamenti tecnici necessari ai fini della sicurezza dei veicoli e degli impianti.