LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 14
Impiego dei veicoli sulle linee
L'atto di concessione riguardante una o più linee distintamente considerate deve individuare il numero minimo dei veicoli occorenti per lo svolgimento del servizio, nonchè la loro tipologia.
Nel caso in cui l'impresa sia titolare di più concessioni già accordate con atti distinti, il numero minimo dei veicoli è stabilito con un apposito atto, integrativo delle concessioni stesse, avuto riferimento al complesso dei servizi esercitati dalla stessa impresa.
Ogni veicolo deve possedere le caratteristiche costruttive prescritte dalla normativa vigente in relazione all'uso.
La immissione di un veicolo in servizio pubblico di linea è subordinata al nulla - osta dell'ente concedente edagli accertamenti effettuati dagli organi competentei alla effettuazione della vigilanza sulla sicurezza dei veicoli.