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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 15
Impiego promiscuo di autobus e filobus
Ferme restando le vigenti norme in materia di impianti di filovie urbane e interurbane, le imprese possono utilizzare temporaneamente, sulle linee filoviarie, anche autobus senza alcuna autorizzazione.
L'impresa interessata è tenuta a comunicare annualmente all'ente concedente le percorrenze effettuate nel decorso esercizio, distintamente per filobus e autobus.

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