LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 15
Impiego promiscuo di autobus e filobus
Ferme restando le vigenti norme in materia di impianti di filovie urbane e interurbane, le imprese possono utilizzare temporaneamente, sulle linee filoviarie, anche autobus senza alcuna autorizzazione.
L'impresa interessata è tenuta a comunicare annualmente all'ente concedente le percorrenze effettuate nel decorso esercizio, distintamente per filobus e autobus.