LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 16
Limitazione alla perdita di disponibilità di uso dei veicoli e degli impianti
L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essre inibito o comunque limitato nei riguardi dell'impresa concessionaria, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dal Giudice penale.