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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 17
Distrazione dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, se non previa autorizzazione dell'ente concedente. L'autorizzazione alla distrazione dal servizio è concessa subordinatamente all'accertamento dell'esistenza di un restante numero di veicoli sufficiente a garantire la regolarità dei servizi o la sua sostituzione con altro veicolo idoneo, salvo restando gli adempimenti prescritti dal Codice della strada relativamente all'uso rei veicoli ed alla carta di circolazione dei medesimi.
Può essere autorizzata la distrazione, temporanea e occasionale, degli autobus per effettuare corse fuori linea, nei limiti degli autobus che risultino temporaneamente non necessari al regolare svolgimento del servizio di linea, previo pagamento della relativa tassa, salvi restando gli accertamenti di competenza degli organi del Ministero dei trasporti in ordine all'uso dei veicoli.
Ogni impresa che impieghi autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione, in forma cronologica, di un registro di attività dal quale risulti: targa dell'autobus utilizzato, estremi dell'itinerario, data e ora di inizio del servizio, data e ora del termine del servizio, chilometri percorsi, introito complessivo, e indicazione del committente del servizio.
Il predetto registro, su modello stabilito dalla Giunta regionale, dovrà essere, a richiesta, esibito in visione agli addetti alla vigilanza.

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