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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 18
Autostazione
Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una autostazione dal piano di bacino ad uso di più servizi pubblici di linea, il Comune interessato può disporne la istituzione, da gestirsi in economia oppure in concessione a terzi. L'approvazione, da parte del Comune, del relativo progetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere relative.
Fino alla approvazione dei singoli piani di bacino, l'istituzione di autostazione è subordinata al preventivo assenso degli enti concedenti i servizi interessati.
I concessionari dei servizi, facenti capo ad una autostazione comune concorrono alle relative spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite caso per caso dal Comune concedente, tenuto conto delle potenzialità di ciascuna azienda e delle caratteristiche della gestione dei servizi da essa esercitati.
L'atto di concessione della autostazione determina la durata della medesima, ed il regolamento di gestione.
L'ente concedente i servizi pubblici di linea, su richiesta del Comune interessato, può rendere obbligatorio l'uso di una autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
L'ente concedente, nei centri abitati in cui già esista una autostazione di servizi pubblici di linea, può consentire che determinati servizi non facciano capo alla stazione qualora detto collegamento pregiudichi la prevalente finalità del traffico servito.

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