LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 19
Localizzazione e segnalazione delle fermate
La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di concessione del servizio in relazione alle finalità del servizio stesso, avuto riguardo agli intressi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione.
La Giunta regionale, o l'Assessore da essa delegato, stabilisce i tipi, le dimensioni e le caratteristiche delle tabelle di segnalazione delle fermate.