LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 2
Requisiti per ottenere la concessione
La concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed amministrativa.
L'accertamento della idoneità tecnica è diretto a riscontrare il possesso dei mezzi materiali necessari per svolgere il servizio, nonchè la efficienza della organizzazione tecnica preordinata alla gestione del servizio.
Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2) del terzo comma dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono accordate al miglior offerente sulla base di gara per licitazione privata, previo avviso di gara ed invito a parteciparvi.
L'esercizio dei trasporti indicati ai numeri 4) e 5) del terzo comma dell'art. 2 della Legge regionale n. 45 sopracitata, nel testo risultante dall'art. 28 della presente legge, può essere assentito soltanto a favore di imprese già concessionarie di servizi ordinari.