LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 20
Sostituzione o variazione dell'impresa concessionaria
Qualsiasi variazione o sostituzione della impresa concessionaria, per essere efficace, deve preventivamente essere assentita dall'ente concedente.
Nell'esprimere il proprio preventivo assenso l'autorità concedente valuta esclusivamente se permangono i requisiti di idoneità tecnica a seguito della chiesta variazione o sostituzione.