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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 22
Orari
Gli orari degli autoservizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente concedente. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al concessionario entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono vistati.
Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.

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