LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 23
Tassa di concessione e contributo di sorveglianza
I concessionari dei servizi pubblici di linea per viaggiatori debbono, per le concessioni rilasciate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini, corrispondere alla Regione la tassa di concessione nella misura fissata dalla apposita legge regionale.
Per i servizi concessi dai Comuni, la tassa di concessione è corrisposta al Comune stesso nella misura fissata dalla legge.
Per le concessioni definitive, la tassa di concessione è qualificata " tassa di rilascio" per il primo anno e " tassa annuale" per ogni altro anno successivo.
Il mancato pagamento della tassa di concessione o della tassa annuale o il pagamento di un importo inferiore determina l'applicazione, oltrechè delle relative sopratasse, anche delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Per ciascuna linea i concessionari debbono altresì corrispondere il contributo di sorveglianza nella misura e con le modalità fissate dalla apposita legge regionale.
La tassa di concessione regionale, relativa alle concessioni per area, è dovuta nella misura annua fissa di Lire 50.000.
Il contributo di sorveglianza, per le concessioni di cui al precedente comma, è commisurato alla fascia nella quale rientra la estensione chilometrica effettiva della rete da servire.