LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 24
Linee interregionali
Le linee interregionali, di competenza della Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 84 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 , sono disciplinate di intesa con la Regione limitrofa.
L'atto di intesa contempla le opportune misure per raggiungere, anche gradualmente, l'assimilazione delle condizioni di trasporto praticate sul percorso corrente nella regione limitrofa alle condizioni in essere nel bacino di traffico della Regione Emilia - Romagna, interessato dal percorso principale della linea interregionale.