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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 25
Deleghe per servizi pubblici autofiloviari
Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative, indicate all'articolo 44 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, concernenti i servizi pubblici di trasporto autofiloviario di linea per persone, classificati interbacino ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale sopracitata.
La titolarità della delega per le funzioni indicate al comma precedente è attribuita alla Provincia o al Circondario ove si svolge la parte prevalente del servizio, i quali la esercitano d' intesa con gli altri soggetti delegati interessati dalla linea.
In relazione agli atti di controllo esterno sulla gestione aziendale, la titolarità della delega è attribuita alla Provincia nella quale si trova la sede amministrativa effettiva dell'esercente.
La Provincia concedente è tenuta a concertare con le altre Province interessate il piano di verifica della gestione.

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