LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 26
Deleghe impianti a fune
Sono delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Romini, secondo il criterio indicato nel comma seguente, le funzioni amministrative di competenza regionale, comprese quelle previste dal DPR 11 luglio 1980 n. 753 e DM 15 marzo 1982 n. 706, relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, aventi estensione interprovinciale.
La titolarità della delega compete alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza dell'impianto a fune.
L'atto di concessione all'esercizio è emesso di intesa con la Provincia interessata dal tracciato della linea. Se l'intesa non è raggiunta. l'Assessore competente a ciò delegato fissa il termine entro il quale la intesa medesima deve essere realizzata. Scaduto inutilmente detto termine, la Regione si intende sostituita all'ente delegato nel compimento dell'atto, da adottarsi dal competente Assessore regionale a ciò delegato.
Le stazioni di partenza degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate con decreto dell'Assessore competente a ciò delegato dalla Giunta regionale.
Sono delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980 n. 753 e DM 15 marzo 1982 n. 706.
I progetti degli impianti a fune, attribuiti alla competenza concessionale dei Comuni e delle Province, salvo il rispetto delle norme statali in materia di sicurezza, non richiedono ulteriore approvazione regionale.