LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 27
Coordinamento funzioni delegate e decentrate
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province ed il Circondario di Rimini interessati, coordina l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente con le funzioni decentrate ai predetti enti sulla base della Legge statale di delega 11 marzo 1953 n. 150.
A tal fine, a cura dell'ente territoriale competente al rilascio della concessione all'esercizio, viene data notizia alla Regione degli atti di iniziativa del procedimento, ed altresì alla Provincia ove l'ente concedente sia un Comune.