LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 28
Tipologia dei servizi
Il secondo comma, lettera a) dell'articolo 2 della Legge regionale 1 dicembre 1.79 n. 45, è sostituito dal seguente:
" a) Servizi urbani: svolgentisi entro aree urbane ed aventi la finalità di servire centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi con trasporti da effettuare nell'interno dei centri stessi o tra i medesimi, purchè sussista una sostanziale continuità di abitato. Possono essere classificati urbani i servizi che, pur non ricadendo nell'ipotesi di cui al precedente comma, colleghino con frequente servizio giornaliero: 1) centri abitati con località ed impianti di immediato e diretto interesse comunale; 2) centri abitati con i più vicini sobborghi o questi ultimi tra loro ".
Nel terzo comma, numero 4) dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, le parole " ad un mese " sono sostituite con le parole
" a tre mesi "
Nel terzo comma, n. 5) dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, le parole " ... delle caratteristiche del traffico di ... " sono soppresse.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è aggiunto il seguente comma:
" L'attribuzione della tipologia e delle caratteristiche dei servizi di cui sopra è disposta, da ciascuno degli enti competenti, all'atto della istituzione del servizio. "